Legge sui prodotti biologici
Il Regolamento CEE n.2092 del 24 giugno 1991 disciplina il metodo di produzione biologica nell’Unione Europea.
Nel regolamento si definiscono le norme relative a
- l’etichettatura dei prodotti (come e quando indicare sulle etichette che un prodotto è biologico)
- la produzione a livello aziendale (cosa si può produrre col metodo "biologico")
- il sistema di controllo (chi controlla gli agricoltori e come)
- l’indicazione di conformità al regime di controllo (chi ha controllato l’azienda)
- l’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi esterni all’Unione Europea (chi e come deve garantire il prodotto biologico da importare)
- i prodotti consentiti per la concimazione e l’ammendamento del terreno (elenco dei prodotti)
- i prodotti consentiti per la difesa delle piante (elenco dei prodotti)
- i prodotti consentiti per la trasformazione dei prodotti biologici (elenco dei prodotti e percentuali ammesse)
Il produttore agricolo che vuole fare agricoltura biologica deve:
- Notificare l’attività al Ministero per le Risorse Agricole Alimentari Forestali (MIRAAF) e sottoporsi al controllo da parte di uno dei 7 organismi di controllo (vedi pannello marchi)
- Osservare le norme di produzione dettate dal regolamento europeo (sui prodotti consentiti,sul periodo di conversione, etc)
Etichettare i prodotti ottenuti con metodo biologico secondo quanto disposto dal regolamento e previa autorizzazione rilasciata dall’organismo di controllo.