AVETE LETTO?

Commento di Maria Grazia Gualazzini

29 Marzo 2008 @ 7:29 pm |Modifica

Credo che il vostro rappresentante d’istituto abbia ragione nel sostenere che stanno accadendo nella scuola “cose grosse” e voi non ne siete minimamente informati . Allora vi propongo di provare a leggere sul sito del ministero le novità che vi e ci coinvolgono ?e per finire la “chicca” che si trova al seguente indirizzo
http://www.istruzione.lombardia.it/comunic/comunic08/feb08/protLO9146_08.htm
Io ne sono rimasta sconvolta . Vediamo la vostra reazione .

Non so quanti di voi abbiano letto.
Se non lo ha fatto nessuno, piccolo riassunto: c’è scritto che nel caso in cui uno studente non abbia superato a fine anno i debiti, quindi non sia stato ammesso alla classe successiva (perchè se non recuperate i debiti siete BOCCIATI), non può effettuare uno scambio con un’altra scuola passando alla classe dello stesso livello (quindi dalla seconda alla seconda, oppure terza terza),ma dovrà accedervi nella classe precedente.

Riflettete.

16 commenti su “AVETE LETTO?”

  1. Forse ho capito male io ma a me non sembra che dica quello ale.. Io ho capito che se un ragazzo ad esempio di seconda arriva a giugno con un debito non saldato e si iscrive alla terza in un’altra scuola se poi non recupera il debito entro la fine dell’anno scolastico (agosto o quando è) non può passare alla classe successiva cioè alla terza ma deve passare a quella precedente cioè quella in cui era già come in una normale bocciatura invece di passare alla terza rimane in seconda nell’altra scuola…o no? Leggi l’esempio alla fine dell’articolo, a me sembra che dica questo.

  2. io ho capito che è stata abolita la “passerella” tra scuole diverse se c’è un solo debito non saldato…è un po’ come dire che per cambiare scuola e rimanere allo stesso anno bisogna chiudere tutti i conti in sospeso con la vecchia scuola.
    Bah.

  3. “Ne consegue che lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato sopra).”

    Secondo me ho ragione mio, ma posso sbagliare.

  4. Tu dici che: “…se un ragazzo ad esempio di seconda arriva a giugno con un debito non saldato e si iscrive alla terza in un’altra scuola…”, ma nell’articolo c’è scritto che “…lo studente […] non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente …”.
    Sbaglio?

  5. L’esempio mi sembra abbastanza esplicativo .
    Provo a farne uno che sia più vicino alla nostra realtà .
    Supponiamo che un discente della prima liceo abbia il giudizio sospeso a giugno per l’insufficienza in latino e che voglia cambiare indirizzo di studi, decidendo di voler passare all’itc . Sino all’anno scorso avrebbe potuto fare richiesta a giugno di poter sostenere gli esami integrativi che gli consentissero di accedere alla classe seconda dell’itc . Da quest’anno invece dovrà prima superare la prova di latino (e quindi ottenere la possibilità di accedere alla classe seconda del liceo) e solo allora potrà far richiesta di poter sostenere gli esami integrativi .
    Ora io mi chiedo se abbia un senso richiedere a questa persona di dimostrare di aver colmato le lacune in latino, se tale disciplina non è presente nel piano di studi del nuovo indirizzo .
    Non sarebbe più sensato che convogliasse tutte le proprie energie per integrare la propria preparazione nelle discipline caratterizzanti il nuovo corso di studi ?
    Non si coglie forse una certa contraddizione con quanto sancito nel nuovo obbligo di struzione ?
    Non vorrei sembrare banale, ma consentitemi di affermarlo “Non capisco ma mi adeguo” .

  6. Bene.
    Decretato che non avevo ragione, dico che sono più che d’accordo con lei.
    però a volte, questo è un giochetto che si fa.
    Si prendono tre debiti in un indirizzo, allora lo si cambia così si sviano i problemi.
    Secondo me è così.

  7. l’unica utilità di questa decisione può essere quella intuita da zacca cioè servirebbe a evitare che uno studente avendo conseguito a fine anno 3 materie insufficienti si sposti in un corso di studi più “semplice”.

  8. Mah, non sono molto d’accordo. Appoggio l’esempio fatto dalla prof. Gualazzini. A cosa serve fare recuperare una materia che nel nuovo istituto non ci sarà?

  9. Qualcuno di voi parte dal presupposto che il discente in questione appartenga alla schiera dei “furbi” . Io credo invece che sia una persona in difficoltà che stia cecando “la propria strada” . perchè non tendergli una mano e dargli l’opportunità di non perdere un anno, dandogli la possibilità di accedere ad un altro indirizzo ?

  10. Sono molto d’accordo con quest’ultimo commento della Prof.ssa Gualazzini. Si sceglie un indirizzo di scuola superiore in età molto precoce, ed è quindi giusto facilitare i passaggi da un tipo di scuola a un altro, almeno nel biennio. Il decreto n. 80 ha fortemente compromesso (per non dire cancellato) questa possibilità. Negli anni passati abbiamo recuperato diversi ragazzi facendo loro “scartare” le materie (latino in primis) che non avrebbero trovato negli istituti tecnici e facendo loro iniziare a studiare le materie del nuovo indirizzo che non erano presenti nel piano degli studi della scuola di provenienza: dunque,i passaggi richiedevano impegno e non rappresentavano un omaggio gratuito per studenti svogliati.

  11. Avete molta ragione quando dite che non andrebbe negata la possibilità ad un ragazzo in difficoltà di cambiare indirizzo, ma non credo di sbagliare molto quando dico che molti la usano come scappatoia dalle difficoltà.
    In sette anni di scuola (ahimè) ne ho visti tanti di questi casi, con passaggio da Liceo, a ITC, scuola molto più semplice (infatti non ho mai visto una persona rimandata all’ITC passare al liceo, molti casi contrari invece), e poi, se rimandati ancora all’ITC, conseguente passaggio al CFP.
    Mi sbaglio?

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