Progetto di Educazione al patrimonio per 5H e 5F LSU

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Non tutti sanno che… 

le attuali leggi sul Patrimonio sono ancora fortemente impregnate dell’idealismo tutto neoclassico del giovane Antonio Canova che, nonostante gli sferzanti insulti dei francesi, continuò imperterrito ad imballare casse con dentro opere d’arte da riportare in Italia; incollò pezzo per pezzo i frantumi a cui s’era ridotto il celebre gruppo scultoreo del Laocoonte, dopo uno scivolone sul ghiaccio valicando le Alpi; insieme alle menti più illuminate del tempo avviò le basi per le attuali leggi di tutela e restauro con cui salvaguardiamo ogni giorno il nostro patrimonio.

I nostri studenti lo hanno raccontato qui, con ironia e intelligenza, attraverso presentazioni e video che ho selezionato per il nostro sito, per condividerli tra i progetti di Educazione civica e per imprimere questa storia nelle nostre menti… fino alla maturità ed oltre!

Buona lettura e buona visione.

Prof. Auteri

“A febbraio del 1797, Napoleone e Papa Pio VI firmarono il Trattato di Tolentino. Molte opere, tra cui il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere, la Trasfigurazione di Raffaello e la Deposizione di Caravaggio, vennero portate da Roma a Parigi. Dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo, che poneva l’imperatore in una situazione di debolezza, si vide uno spiraglio di speranza per il ritorno nel paese d’origine delle opere da egli sottratte quando Antonio Canova, guadagnandosi il titolo di Ispettore delle belle arti dallo Stato del Vaticano, cercò in tutti i modi di conservare il patrimonio artistico-culturale italiano. L’artista infatti, nonostante Napoleone fosse uno dei più importanti committenti delle sue opere, si vide costretto a parlare con l’imperatore per provare a convincerlo a restituire ai territori originali le opere trafugate. Dopo le Lettere di Quatremère de Quincy e il Chirografo di Pio VII molte furono le leggi di tutela dei Beni che, fino ai giorni nostri, prendono ispirazione da quell’impresa (l’Editto Valenti che “ammette l’andirivieni delle opere strettamente nei patri confini” definendo “l’eventuale durata di permanenza fuori sede delle opere” e la necessità “di una licenza settoriale per gli scavi archeologici”; l’Editto Doria che definisce il “divieto delle esportazioni a tutela del patrimonio”; l’Editto Pacca che consolida “le norme di conservazione del patrimonio” e il Regio decreto del 1912 n 363 che tutela anche ville e parchi dal valore storico e culturale fino all’articolo 9 della Costituzione italiana che “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” per citarne alcuni)”.

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